Art. 3.

      1. Dopo l'articolo 359 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

      «Art. 359-bis. (Prelievo di campioni biologici su persone viventi). - 1. Il pubblico

 

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ministero, quando procede ad indagini per cui sono necessarie specifiche competenze e che richiedono il prelievo di capelli, di peli o di mucosa del cavo orale su persone viventi, ai fini della determinazione del profilo del DNA, ovvero accertamenti medici, se non vi è il consenso della persona sottoposta all'esame, richiede al giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione a disporre le operazioni di cui all'articolo 224-bis. L'autorizzazione è data con ordinanza quando le operazioni risultano assolutamente indispensabili per l'accertamento dei fatti e si procede per delitto punito con la pena dell'ergastolo o per delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale è prevista la pena della reclusione superiore nel massimo a tre anni.
      2. Nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone, con decreto motivato, le necessarie operazioni. Qualora il soggetto invitato a presentarsi per essere sottoposto alle operazioni di cui all'articolo 224-bis non compare senza addurre un legittimo impedimento, il pubblico ministero ne dispone l'accompagnamento, se occorre anche coattivamente, nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti. Il pubblico ministero richiede al giudice per le indagini preliminari la convalida del decreto e dell'eventuale provvedimento di accompagnamento coattivo entro quarantotto ore dalla relativa emissione. Il giudice provvede con ordinanza al più presto e comunque entro le quarantotto ore successive dandone avviso, senza ritardo, al pubblico ministero e al difensore.
      3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni degli articoli 132, comma 2, e 224-bis, commi 2, 4 e 5, a pena di inutilizzabilità del prelievo».